Profili giuridici del tatuaggio

Il tatuaggio è una modificazione permanente del corpo umano: in quanto tale non è irrilevante per il Diritto. In via generale rientra nella previsione dell’art. 5 del Codice Civile. Tale norma di portata generale, risalente al 1943 e mai emendata, recita testualmente: “Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente delle integrità fisica o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume”. Posto che il tatuaggio non ha come fine la diminuzione permanente dell’integrità fisica ma piuttosto l’ornamento del corpo, né è vietato da alcuna disposizione di Legge, è da intendersi attività generalmente lecita. La Suprema Corte di Cassazione ha nettamente escluso che l’esecuzione del tatuaggio sia attività sanitaria (Cassazione Sezione VI Penale 25 gennaio 1996 e 29 maggio 1996). In relazione al quesito se l’esecuzione di un tatuaggio possa integrare il reato di lesioni personali si osserva che ai sensi dell’art. 50 del Codice Penale il consenso dell’avente diritto vale come scriminante, nessun problema quindi per il tatuatore se il cliente può validamente decidere. Differente è il caso in cui un minore non emancipato richieda di essere tatuato. Posto che si tratta di persona che non può validamente disporre dei propri diritti (e, conseguentemente, prestare validamente consenso ex art. 50 Codice Penale) è bene che il tatuatore non esegua il tatuaggio senza una dichiarazione d’assenso di chi, genitori o tutore, esercita la potestà genitoriale sul minore. In tal caso è meglio che il tatuatore richieda il consenso in forma scritta. Secondo Giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione Sezione V Penale 17 novembre-14 dicembre 2005, nº 45345/2005) il tatuatore che, senza il consenso di chi esercita la potestà genitoriale, esegua un tatuaggio su richiesta di un minore, risponde del reato di lesioni personali volontarie. Non si tratta di una pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, peraltro è bene esigere sempre il consenso dei genitori.

Sotto il profilo civilistico, vale a dire per premunirsi da eventuali azioni per responsabilità contrattuale (ex art. 1218 Codice Civile) ovvero extracontrattuale (ex art. 2043 Codice Civile) il tatuatore dovrà seguire tutte le norme di condotta d’igiene e in punto informazione del cliente ben descritte nella sezione dedicata all’etica del tatuatore. È da ritenere che l’attività del tatuatore, nella maggior parte dei casi, abbia natura di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. È buona regola di prudenza assicurarsi sulla responsabilità civile conseguente alla propria attività di lavoratore autonomo, il tatuatore si accerti se le Compagnie Assicuratrici offrono contratti specifici per la propria attività.

Attualmente nessuna Legge statale italiana disciplina il tatuaggio, sebbene la materia sia stata già oggetto di una risoluzione del Consiglio d’Europa, cui dovrebbero uniformarsi le legislazioni dei singoli Stati. La summenzionata risoluzione, a data 19 giugno 2003, raccomanda l’introduzione di una legislazione specifica sui prodotti destinati al tatuaggio permanente nonché di una disciplina amministrativa sulle Norme d’igiene da osservare. Attualmente, a livello di legislazione nazionale, consta che solamente il Belgio, la Francia e la Svizzera abbiano già legiferato sull’esercizio della professione di tatuatore. In relazione all’Italia non sussiste tuttora una Legge (ovvero Atto avente forza di Legge) statale che disciplini la materia. Alcune Regioni (Piemonte, Toscana) hanno peraltro disposto in materia nell’ambito della potestà legislativa preveduta dall’art. 117 della Costituzione. Tali Leggi peraltro dispiegano vigore solamente nell’ambito territoriale della Regione che ha legiferato. Infine è opportuno segnalare che i bandi di concorsi pubblici relativi a taluni settori del pubblico impiego (per esempio nelle forze dell’ordine) potrebbero indicare quale motivo d’inidoneità la presenza di tatuaggi non occultabili dalla uniforme, deturpanti ovvero ritenuti dalla Commissione Medica incaricata di valutare l’idoneità dei candidati indice di personalità abnorme. È evidentemente un’eco lontana delle teorie lombrosiane cui si è sopra accennato. Chi venga ritenuto inidoneo per tale motivo potrà, naturalmente, esperire ricorso giurisdizionale amministrativo nelle forme di Legge.

Il 20/02/2008, in ambito comunitario europeo, è stata pubblicata la Risoluzione ResAP (2008),[1] che indica requisiti e criteri per la valutazione della sicurezza dei tatuaggi e del trucco permanente. La risoluzione regola le condizioni igieniche necessarie per la pratica del tatuaggio e del trucco permanente e la disciplina per l’etichettatura e la composizione dei prodotti per tatuaggio e trucco permanente; Contiene una lista di sostanze vietate negli inchiostri e un elenco di restrizioni per altri componenti. Esamina i rischi delle sostanze impiegate nella composizione degli inchiostri e l’obbligo di divulgazione dei rischi sulla salute che i tatuaggi e il trucco permanente possono comportare[2]. In Italia la tutela del consumatore sui prodotti utilizzati è assicurata dal Codice del Consumo (DL.vo 6 settembre 2005, n. 206.) che rende cogente la ResAP(2008)1 e consente la sorveglianza su tutto il territorio nazionale.

Il quadro normativo italiano, relativo al settore dei tatuaggi e trucco permanente – in assenza come già detto di misure prescrittive specifiche – è limitato alle “Linee guida del Ministero della Salute per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza” (Circolare del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1998 n. 2.9/156[3] e Circolare del 16 luglio 1998 n. 2.8/633[4]). Le citate Circolari ministeriali prendono in considerazione i rischi di trasmissione di infezioni causate da patogeni a trasmissione ematica oltre che di infezioni cutanee ed effetti tossici dovuti alle sostanze utilizzate per la pigmentazione del derma. Le misure, riportate, da applicare per il controllo del rischio sono: norme igieniche generali; misure di barriera e precauzioni universali; nonché misure di controllo ambientali.